Tributi Locali

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TRIBUTI LOCALI

Ebbene, apriamo questo spazio di attualità che la “DESALEO” vuole dedicare all’informazione.

In questa pagina di questo nuovo servizio parleremo dei cosiddetti “Tributi Locali”, ovvero quella parte di Imposte e Tasse che per loro natura sono di competenza Comunale.

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L’intento è quello di cercare di offrire una maggiore informativa nel merito rispetto a quanto magari ne sappiamo già in linea generale, considerando che in questo settore così capillare, ingarbugliato ed in continua evoluzione, ma allo stesso tempo delicato, a volte anche i migliori esperti in campo fanno fatica a seguirne le prassi operative.

Siamo nel periodo in cui l’Ente Locale (Comune) ha emesso gl i Avvisi relativi alla “TARI” (tassa sui rifiuti) che rappresenta una delle tre componenti della “IUC”, acronimo di “Imposta Comunale Unica” introdotta dalla Legge di Stabilità del 2014. Le altre due componenti sono la “TASI” (tassa sui servizi indivisibili) e l’”IMU” (imposta municipale propria).

Per questa volta il Legislatore le ha definte così, ma si sa che i Tributi Locali non trovano mai pace perché in qualche modo legati all’alternanza dei Governi Centrali, . . . . ma noi Cittadini ce ne siamo fatti una ragione . . . per così dire !

Quindi, il Tributo dell’Imposta Unica Comunale, IUC, è costituito da queste tre componenti.

Ma vi sono, inoltre: l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), I Diritti sulle Pubbliche Affissioni (PA), la TOSAP (tassa per l’occupazione del suolo pubblico: permanente e temporanea) e le lampade votive cimiteriali.

Basti pensare, dunque, che la TARI non è altro che l’evoluzione della precedente TARES del

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2013 che a sua volta si chiamava TARSU fino al 2012, l’IMU dal 2012 invece, sostituisce la precedente ICI in vigore fino al 2011, mentre la TASI è proprio nuova di “zecca”, ossia non ha antenati, e speriamo che non duri ancora per molto . . . anzi si fermi proprio qui al 2015 !

Ovviamente man mano non senza modifiche e non sempre con risvolti a favore dei Cittadini, giusto per arrecare ulteriori rompicapi a tutti coloro che quotidianamente sono alle prese con i calcoli per la determinazione del “quantum” da pagare: Caf, Commercialisti, Società di gestione per le verifiche, Sindacati, Patronati, ecc., ma

soprattutto ai Cittadini ed agli Enti Comunali che di volta in volta devono sia recepire la normativa dello Stato che, in qualche modo, adeguarsi al tessuto socio-economico del proprio territorio intervenendo, nel merito, con la propria “Potestà Regolamentare”(Disciplina normativa interna con proprio regolamento comunale).

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Molto brevemente è opportuno specificare che cosa rappresenta ciascuna sigla, tralasciando per ragioni di spazio tutte le casistiche inerenti previste sia dalle norme legislative che dai relativi Regolamenti Comunali che ogni Cittadino può consultare richiedendo informazioni presso lo stesso Ente riguardo la regolarità della propria posizione:

  • La TARI (tassa sui rifiuti),“a carico dell’utilizzatore”, è destinata a finanziare interamente il costo del servizio per la raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. Rappresenta quindi la copertura economica del servizio;

  • La TASI (tassa sui servizi indivisibili),“a carico sia del possessore che dell’utilizzatore

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    dell’immobile”, riguarda i servizi erogati dall’Ente alla collettività: sicurezza, verde pubblico, manutenzione strade, illuminazione pubblica e

    tutto quanto individuato specificatamente dal regolamento comunale. L’imposta, a copertura dei servizi, appartiene interamente all’Ente Comunale che nello specifico per il nostro territorio ha regolamentato che sia interamente a carico dei possessori delle abitazioni principali e relative pertinenze, quindi diversamente da quando previsto dalla norma generale;

  • L’IMU (imposta municipale propria), “a carico del possessore di immobili”, è di natura patrimoniale. Difatti, è un imposta sul patrimonio immobiliare e rappresenta un entrata attiva importante per l’Ente Comunale.

  • L’ICP (imposta comunale sulla pubblicità), riguarda: volantinaggio, pubblicità sonora e locandine;

  • La PA (diritti pubbliche affissioni), riguarda la comunicazione di un messaggio pubblicitario mediante l’affissione di manifesti nei punti stabiliti all’interno del territorio comunale;

  • Le lampade votive cimiteriali;

  • La TOSAP (tassa per l’occupazione del suolo pubblico), che si divide in:

    • Permanente” e riguarda i passi carrabili, tende parasole, chioschi, fioriere, ecc.;

    • Temporanea” e comprende i ponteggi edili, i posti assegnati per il mercato settimanale,ecc..

Ci occuperemo di volta in volta delle varie componenti di periodo ed in corso di scadenza.

Dicevamo, quindi, che siamo in pieno periodo TARI, e per il 2015 sono state articolate due rate, considerando che c’è già stato l’acconto dello scorso mese di Giugno.

La prima rata con scadenza al 16.09.2015 e la seconda rata con scadenza al 16.12.2015, oltre alla possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione in concomitanza della prima scadenza.

Il versamento viene effettuato mediante delega di pagamento con il mod.”F24 semplificato” precompilato allegato all’avviso, da presentare in banca o all’ufficio postale senza pagare commissioni aggiuntive . . . una volta tanto ! In caso di errore o per qualunque altro motivo si può tranquillamente ricompilare un mod.”F24 ordinario” generalmente disponibile presso le banche/uffici postali oppure facilmente reperibile su internet. Volendo, in ultima analisi, ci si può rivolgere tranquillamente all’Ente per l’assistenza.

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Forse, molti avranno notato confrontando gli avvisi di pagamento anno su anno, che la TARI ha determinato una contrazione negli importi da pagare rispetto alle annualità precedenti. Ciò è dovuto dal fatto che la TARI si compone di una parte fissa e una variabile in base a coefficienti determinati, diversamente dalle precedenti TARES e TARSU. Infatti, per ottenere la tassa da pagare per queste ultime due bastava moltiplicare i Mq “netti” complessivi (abitazione e pertinenza) per la Tariffa stabilita dall’Ente. Mentre la TARI è proporzionata al numero dei componenti residenti nella medesima unità immobiliare oltre che ai Mq della superficie netta calpestabile. Ed in particolar modo, per le pertinenze viene calcolata la sola parte fissa con esclusione della parte variabile. Tutto ciò comporta un risparmio per il cittadino.

Si ravvisa, in ultimo, che gli Avvisi TARI in corso di pagamento sono pervenuti in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata, pertanto, sui medesimi è riportato il messaggio che “. . . non sarà considerato tardivo il pagamento della prima rata e quello in unica soluzione effettuato entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso avviso”.

Tanto per maggiore ed ulteriore precisazione.

Mentre per il prossimo mese di Novembre sono in pagamento le lampade votive cimiteriali che anche per quest’anno risultano invariate.immagine8

Bene, chiudiamo questa pagina iniziale per il momento sperando di aver dato un piccolo contributo informativo, trattandosi peraltro di argomenti non proprio divertenti, dandoci appuntamento alla prossima volta con ulteriori approfondimenti !

a cura del Dr. Nicola CORONATO

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